L’Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è costituita dalle persone fisiche e giuridiche che hanno sottoscritto azioni.
I compiti dell’assemblea dei soci
L’assemblea dei soci elegge il Consiglio di sorveglianza, secondo le indicazioni contenute nello statuto e con liste separate, secondo le categorie individuate, vale a dire i soci frazionari (presa d’atto dell’elezione attraverso la cooperativa degli azionisti frazionari); i soci individuali (lista riservata); i soci imprese (lista riservata).
L’assemblea dei soci elegge i revisori dei conti.
L’assemblea riceve e discute sul buon andamento della società e riceve le relazioni del Consiglio di sorveglianza e del collegio dei revisori dei conti.
L’assemblea dei soci delibera sulle proposte di indirizzo degli organi amministrativi e delegati, nonché sulle relazioni del collegio dei revisori dei conti.
Cosa deve sapere l’azionista
L’azionista ha diritto a conoscere le materie sulle quali è chiamato a deliberare e a ottenere ogni informazione utile per deliberare con coscienza e conoscenza, nelle materie a lui riservate dallo statuto e dal codice civile.
I diritti degli azionisti
Gli azionisti di Aerolinee Siciliane hanno diritto a:
- Un monte sconti annuale pari al 10% della quota azionaria investita, da utilizzare su ogni biglietto acquistato nell’anno solare, fino alla concorrenza massima del 10% del prezzo di acquisto destinato al pubblico.
- Price cap sui biglietti disponibili, fino a 24 ore prima della partenza, pari a una somma anno per anno definita dal consiglio di sorveglianza. In ogni caso, il biglietto con price cap non potrà costare meno del 50% del biglietto venduto a prezzo pieno.
- Precedenza nelle liste di attesa, in casi di over booking.
- Upgrade, se disponibile, rispetto alla classe di volo prenotata.
- Accesso alle convenzioni dedicate ai soci da parte di Aerolinee Siciliane.
Nel loro esercizio dei diritti amministrativi, i soci possono richiedere tutte le informazioni necessarie per poter deliberare in scienza e coscienza in sede assembleare.
Una quota pari al 30% dei soci, individualmente intesi, a prescindere dal valore della quota azionaria, può richiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria della società.